Anpas: "soddisfatti per la decisione della Corte UE che ha accolto le nostre tesi frutto di un lavoro congiunto. Necessario consolidare ulteriormente questi risultati affinché vengano attuati a livello nazionale"

5 luglio 2019 - La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i servizi di trasporto in ambulanza dove esistono rischi potenziali, per la salute del paziente, possono essere affidati con convenzione diretta e senza gara pubblica alle pubblica alle associazioni di volontariato.

Una pronuncia che segue la richiesta del TAR di Venezia per l’interpretazione delle normi dopo i due ricorsi sulle delibere dell’ULSS5 che vedevano coinvolta la pubblica assistenze Anpas Croce Verde di Adria. La sezione terza del TAR Veneto, nel 2018, aveva sospeso il giudizio sui ricordi per chiedere l’esame della Corte UE la quale, si legge nell’ordinanza del 20 giugno resa nota ieri, “la presenza del personale qualificato a bordo di un’ambulanza non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di un servizio di ambulanza” d’emergenza, e non permette “automaticamente l’escluszione” dall’applicazione del procedimento di “gara pubblica” per aggiudicarsi il servizio.

Il presidente Anpas Fabrizio Pregliasco «l’ennesimo tassello di un lavoro congiunto che Anpas ha intrapreso a fianco delle pubbliche assistenze è arrivata questa ulteriore conferma che non si va a gara quando i servizi sono a rischio potenziale. Sarà necessario consolidare ulteriormente questi risultati affinché vengano attuati a livello nazionale» 

Il commento del presidente della Croce Verde Adria Antonio Sturaro «Siamo soddisfatti della decisione della Corte di Giustizia UE che ha accolto le nostre tesi, affermando, al punto 27, che “L’emergenza può nondimeno essere dimostrata, quantomeno potenzialmente, quando occorra trasportare un paziente per il quale esiste un rischio di peggioramento dello stato di salute durante il trasporto”, il che vale per tutti i trasporti effettuati dalla nostra associazione, che quindi dovranno continuare ad essere affidati al volontariato e non messi a gara».


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